Promessa di pagamento: assegno e firma amministratore

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12697/2024, ha stabilito che la firma apposta da un amministratore su un assegno bancario, senza la specifica indicazione che agisce in nome e per conto della società, configura una promessa di pagamento personale. Tale atto fa scattare una presunzione legale dell’esistenza del debito, invertendo l’onere della prova a carico del firmatario. Nel caso di specie, l’amministratore non è riuscito a dimostrare l’inesistenza del rapporto sottostante, venendo così condannato personalmente al pagamento della somma indicata sull’assegno.